Autocaravan trasporto ad uso speciale: quando effettuare la revisione

La revisione dei veicoli è un onere che spetta al proprietario del mezzo e risponde ad una più ampia esigenza di verificare il corretto funzionamento di ogni elemento.

Oltre a rappresentare un obbligo di tipo legale e assicurativo, grazie alla revisione, infatti, è possibile controllare l’idoneità del veicolo alla circolazione.

Proprio come accade durante il processo di omologazione, ogni componente deve essere analizzato nel dettaglio e soprattutto confrontato con gli anni di utilizzo, al fine di assicurare al mezzo le stesse prestazioni registrate all’uscita dalla fabbrica.

In caso contrario, il conducente (e così gli altri guidatori) potrebbe essere esposto a pericoli derivanti proprio dal mancato raggiungimento degli standard di sicurezza stradale.

La revisione ha scadenze periodiche, predeterminate in base ad alcuni specifici dati del veicolo.

Anche nel caso di autocaravan destinati al trasporto ad uso speciale le regole in materia di revisione sono ben definite.

L’Agenzia di Consulenza Automobilistica Gamba di Via Radini Tedeschi, n. 26, a Bergamo, affianca i clienti nello svolgimento delle procedure di revisione, liberando il privato dalle incombenze collegate ad operazioni di questo tipo.

 

Revisione tradizionale o singola

Come accennato la revisione è una procedura standard la cui scadenza viene predeterminata dalla legge.

Solitamente, la regola vuole che l’operazione venga effettuata dopo 4 anni per i veicoli appena immatricolati e ogni due anni per le revisioni successive a tale primo intervento.

Per tutti i mezzi, compresi gli autocaravan destinati al trasporto ad uso speciale, può accadere che sia la motorizzazione Civile a richiedere una sorta di revisione straordinaria, un provvedimento che nasce da un evento non ordinario.

Nello specifico, questo può verificarsi in caso di segnalazione da parte degli organi della Polizia Stradale a seguito di controllo o incidente stradale.

È possibile anche che la richiesta di revisione straordinaria interessi dei veicoli selezionati a campione tra quelli che sono stati revisionati presso le officine autorizzate.

Tali regole generiche si applicano alla procedura di revisione di autocaravan destinati al trasporto ad uso speciale con una massa complessiva che non supera i 3.500 kg.

Cosa succede, invece, in caso di mezzi che oltrepassano questa soglia?

 

Il caso specifico

Per fare chiarezza, con l’espressione autocaravan destinati al trasporto ad uso speciale si è soliti intendere quei veicoli dotati di una carrozzeria specifica, pensata per un uso ben determinato.

È bene precisare che esistono alcune categorie di mezzi che non seguono le ordinarie regole appena analizzate, ma hanno l’onere di essere sottoposti a revisione annuale.

Si tratta di:

  • auto adibite al servizio taxi
  • auto adibite al noleggio con conducente
  • autoveicoli, autocarri e rimorchi di peso complessivo oltre i 3.500 kg
  • autobus, autoambulanze e veicoli atipici (auto elettriche leggere o auto speciali).

In questo caso si ha l’obbligo di revisionare il mezzo ogni anno.

Il completamento della revisione con esito positivo spinge l’officina autorizzata a rilasciare al proprietario dell’autocaravan destinato al trasporto ad uso speciale una ricevuta dell’avvenuta revisione, da applicare sulla carta di circolazione del mezzo.

Affidarsi ai professionisti del settore per il disbrigo delle pratiche relative alla revisione significa assicurarsi una procedura snella e senza intoppi, che metterà il privato al riparo da eventuali sanzioni amministrative dovute al mancato espletamento delle incombenze in questione.

Per ulteriori dettagli chiama il numero 035/237836 o visita il sito internet dell’Agenzia Gamba.

Autocaravan trasporto ad uso speciale

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24124 BERGAMO (BG)

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